A cura della Redazione
Consigli utili per gli elettori La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti. Per l’elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento. Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia. Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle d’Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciò si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole. I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia. I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste. Per l’elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste singole che raggiungano l’8 per cento. Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole. I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti). A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali. Il sistema descritto per il Senato non si applica, però, a tutte le regioni. L’elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera (colore rosa), ed una scheda per il Senato (colore giallo). In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione (Campania 1 nel caso di Torre Annunziata) o nella regione. I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono riprodotti in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga. L’elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare “voto di preferenza” per candidati; la lista è, infatti, “bloccata”. Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte. Votano per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il diciottesimo ed il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno della votazione. Il Decreto Legge 1 aprile 2008, n. 49 recante “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”, vieta, inoltre, l’introduzione all’interno delle cabine elettorali di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravvenga a tale divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro. La norma si è resa necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall’art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto e per contrastare eventuali tentativi di voto di scambio. DOMENICO GAGLIARDI