A cura della Redazione
“L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche protette della città di Pompei, è vietato al fine della salvaguardia di dette zone”. E´ quanto si legge nella sentenza pronunciata il 18 ottobre dalla camera di consiglio di Napoli del Tar Campania, composta dai magistrati Saverio Romano (presidente) Ida Raiola (consigliere) e Alfonso Graziano (primo referendario estensore). Il dispositivo dei giudici amministrativi, ha rigettato il ricorso presentato dai titolari di licenza ambulante su suolo pubblico in merito al piano di riqualificazione della categoria approvato prima dalla Giunta e successivamente dal Consiglio comunale, ma fortemente contestato dai proprietari delle bancarelle che vantavano un privilegio “storico” di occupazione degli spazi pubblici contigui al Santuario al fine dell’esercizio del commercio di oggetti sacri e souvenir ai pellegrini che arrivano numerosi (circa 4 milioni l’anno) a rendere omaggio alla Madonna del Rosario. La necessità di riordinare il commercio ambulante, in linea con il rilancio turistico della città mariana, è uno dei capisaldi del programma amministrativo del sindaco Claudio D’Alessio. Le iniziative della giunta che portavano all’allestimento di uno spazio commerciale in piazza Falcone e Borsellino, dove è previsto anche un punto di raccordo dei bus turistici diretti al centro della città moderna, ha costretto l’Amministrazione comunale ad ingaggiare un braccio di ferro con la categoria dei commercianti ambulanti, al fine di tutelare l’immagine di Pompei il cui prestigio internazionale deve essere basato anche su iniziative come questa. Secondo quanto deliberato ieri dal Tar Campania, il piano predisposto dal Comune è legittimo ed è volto alla salvaguardia delle aree "protette" della città aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Per cui gli ambulanti dovranno lasciare i marciapiedi del centro storico di Pompei per spostarsi in aree attrezzate per servizi turistici (piazza Falcone e Borsellino). MARIO CARDONE