A cura della Redazione
Facendo riferimento a purtroppo non infrequenti e infondate propalazioni giornalistiche della piccola stampa locale ed al fine precipuo di evitare che dalla diffusione di notizie false e tendenziose possano derivare gravi ricadute sociali quali recrudescenze o aggravamenti di condotte vietate, si precisa quanto segue in merito alla recente ordinanza sindacale afferente lesercizio dellattività di parcheggiatore abusivo nella città di Castellammare di Stabia. È infondato e falso quanto sostenuto circa il fatto che tale ordinanza, peraltro già in esecuzione, sarebbe stata ´bocciata´ dalla Prefettura di Napoli e si diffida, allesito della presente nota, chiunque dal voler continuare a diffondere tali notizie. LAmministrazione comunale, dopo aver adottato lordinanza in questione, ai sensi del cd decreto Maroni, ne ha fatto comunicazione alla Prefettura di Napoli come da espressa previsione normativa senza che, sempre come previsto da questultima, la comunicazione abbia altra valenza che non quella della corretta interazione istituzionale.
Lo ha detto il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio.
A seguito di tale comunicazione, molto correttamente, lUfficio territoriale del Governo ha indirizzato a questAmministrazione comunale alcune osservazioni, rectius ´valutazioni´, suggerendo leventuale integrazione o modifica dellordinanza in questione. Altrettanto correttamente, questAmministrazione ha comunicato allo stesso UtG le proprie contro-osservazioni tendenti a sostanziare la non condivisione di quanto osservato dalla Prefettura. Si tratta, nel complesso, di osservazioni e valutazioni assolutamente tecniche, relative alla collocazione dellordinanza sindacale nel contesto del quadro normativo vigente sia a livello di fonti primarie che secondarie. Tale iter non ha influito né influirà in alcun modo sulla vigenza, sullesecutività e sullapplicazione del provvedimento sindacale. È e resta vietata, quindi, in questo Comune lattività di parcheggiatore abusivo, con tutte le conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza come a suo tempo rese note, ha continuato Bobbio.
Nel merito e sempre facendo seguito, con qualche fastidio, alle suindicate propalazioni giornalistiche e perché se ne comprenda bene linfondatezza, si rende noto che le controdeduzioni di questAmministrazione ad un documento della Prefettura (che comunque avrebbe dovuto rimanere riservato in quanto atto interno e in ordine alla cui fuga di notizie sono stati avviati accertamenti interni) attengono ai due seguenti profili: quanto al primo punto è del tutto pacifico che laccertamento della prevista contravvenzione ricondotta al paradigma normativo di cui allart. 650 codice penale compete, per sistema generale, ad ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria, operante sul territorio, essendo peraltro stati informati tutti gli uffici territoriali delle forze di polizia con apposita lettera circolare. È del tutto evidente, peraltro, che il riferimento nel testo dellordinanza sindacale alla punibilità della condotta ex art. 650 codice penale è da intendersi come sottolineatura ad adiuvandum di un percorso applicativo intrinsecamente connaturato al normale tessuto normativo vigente. Infatti, lart. 650 codice penale punisce in via contravvenzionale linosservanza di qualsivoglia provvedimento dellAutorità. Orbene, non cè dubbio che chi eserciti lattività di posteggiatore abusivo (cioè non autorizzato) allindomani dellordinanza sindacale vìola il divieto imposto dalla stessa ordinanza e cioè un vero e proprio provvedimento dellAutorità. Tale divieto, e quindi la relativa ordinanza, sono da ritenersi a loro volta certamente legittimi in quanto adottati in perfetta aderenza e pedissequa esecuzione del decreto del ministro per gli Interni del 5 agosto 2008, emanato in attuazione del comma 4bis dellarticolo 54 testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali, come modificato dalla legge nr 125 del 2008, cd decreto Maroni, che conferisce ai sindaci assolutamente necessari poteri di intervento per regolamentare aspetti della vita cittadina, che possono essere fonti di disordine, disagio o comunque malessere per la collettività. Quanto al secondo punto, è stato controdedotto che, ovviamente, lorgano deputato allirrogazione della conseguente pena va individuato nellautorità giudiziaria competente come da normativa vigente. Si ribadisce, per opportuna conoscenza, che lordinanza sindacale in questione, nr 43615 del 6/9/2010, è in vigore e resta in vigore essendo stata pubblicata con affissione allAlbo pretorio e inserimento nel sito informatico dellEnte in data 8 e 9 c.m e senza che lintervenuta interlocuzione con lUtG ne intacchi minimamente la validità e lesecutività, ha concluso Bobbio.
UFFICIO STAMPA COMUNE C/MARE DI STABIA