A cura della Redazione
“Facendo riferimento a purtroppo non infrequenti e infondate propalazioni giornalistiche della piccola stampa locale ed al fine precipuo di evitare che dalla diffusione di notizie false e tendenziose possano derivare gravi ricadute sociali quali recrudescenze o aggravamenti di condotte vietate, si precisa quanto segue in merito alla recente ordinanza sindacale afferente l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo nella città di Castellammare di Stabia. È infondato e falso quanto sostenuto circa il fatto che tale ordinanza, peraltro già in esecuzione, sarebbe stata ´bocciata´ dalla Prefettura di Napoli e si diffida, all’esito della presente nota, chiunque dal voler continuare a diffondere tali notizie. L’Amministrazione comunale, dopo aver adottato l’ordinanza in questione, ai sensi del cd decreto Maroni, ne ha fatto comunicazione alla Prefettura di Napoli come da espressa previsione normativa senza che, sempre come previsto da quest’ultima, la comunicazione abbia altra valenza che non quella della corretta interazione istituzionale”. Lo ha detto il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio. “A seguito di tale comunicazione, molto correttamente, l’Ufficio territoriale del Governo ha indirizzato a quest’Amministrazione comunale alcune osservazioni, rectius ´valutazioni´, suggerendo l’eventuale integrazione o modifica dell’ordinanza in questione. Altrettanto correttamente, quest’Amministrazione ha comunicato allo stesso UtG le proprie contro-osservazioni tendenti a sostanziare la non condivisione di quanto osservato dalla Prefettura. Si tratta, nel complesso, di osservazioni e valutazioni assolutamente tecniche, relative alla collocazione dell’ordinanza sindacale nel contesto del quadro normativo vigente sia a livello di fonti primarie che secondarie. Tale iter non ha influito né influirà in alcun modo sulla vigenza, sull’esecutività e sull’applicazione del provvedimento sindacale. È e resta vietata, quindi, in questo Comune l’attività di parcheggiatore abusivo, con tutte le conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza come a suo tempo rese note”, ha continuato Bobbio. “Nel merito e sempre facendo seguito, con qualche fastidio, alle suindicate propalazioni giornalistiche e perché se ne comprenda bene l’infondatezza, si rende noto che le controdeduzioni di quest’Amministrazione ad un documento della Prefettura (che comunque avrebbe dovuto rimanere riservato in quanto atto interno e in ordine alla cui fuga di notizie sono stati avviati accertamenti interni) attengono ai due seguenti profili: quanto al primo punto è del tutto pacifico che l’accertamento della prevista contravvenzione ricondotta al paradigma normativo di cui all’art. 650 codice penale compete, per sistema generale, ad ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria, operante sul territorio, essendo peraltro stati informati tutti gli uffici territoriali delle forze di polizia con apposita lettera circolare. È del tutto evidente, peraltro, che il riferimento nel testo dell’ordinanza sindacale alla punibilità della condotta ex art. 650 codice penale è da intendersi come sottolineatura ad adiuvandum di un percorso applicativo intrinsecamente connaturato al normale tessuto normativo vigente. Infatti, l’art. 650 codice penale punisce in via contravvenzionale l’inosservanza di qualsivoglia provvedimento dell’Autorità. Orbene, non c’è dubbio che chi eserciti l’attività di posteggiatore abusivo (cioè non autorizzato) all’indomani dell’ordinanza sindacale vìola il divieto imposto dalla stessa ordinanza e cioè un vero e proprio provvedimento dell’Autorità. Tale divieto, e quindi la relativa ordinanza, sono da ritenersi a loro volta certamente legittimi in quanto adottati in perfetta aderenza e pedissequa esecuzione del decreto del ministro per gli Interni del 5 agosto 2008, emanato in attuazione del comma 4bis dell’articolo 54 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, come modificato dalla legge nr 125 del 2008, cd decreto Maroni, che conferisce ai sindaci assolutamente necessari poteri di intervento per regolamentare aspetti della vita cittadina, che possono essere fonti di disordine, disagio o comunque malessere per la collettività. Quanto al secondo punto, è stato controdedotto che, ovviamente, l’organo deputato all’irrogazione della conseguente pena va individuato nell’autorità giudiziaria competente come da normativa vigente. Si ribadisce, per opportuna conoscenza, che l’ordinanza sindacale in questione, nr 43615 del 6/9/2010, è in vigore e resta in vigore essendo stata pubblicata con affissione all’Albo pretorio e inserimento nel sito informatico dell’Ente in data 8 e 9 c.m e senza che l’intervenuta interlocuzione con l’UtG ne intacchi minimamente la validità e l’esecutività”, ha concluso Bobbio. UFFICIO STAMPA COMUNE C/MARE DI STABIA