A cura della Redazione
Il pagamento della multa rivelatasi illegittima preclude all´automobilista la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 12899 del 26 maggio 2010, accogliendo il ricorso presentato dal comune di Torre Annunziata contro la decisione del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da un automobilista dopo aver pagato una multa rivelatasi poi illegittima. Il giudice di legittimità, decidendo sulla controversia, ha accolto le pretese del Comune, affermando che - riporta il sito Cassazione.net - nella fattispecie è applicabile il principio di diritto per cui, "in materia di violazioni al codice della strada, il cosiddetto ´pagamento in misura ridotta´ di cui all´articolo 202 del codice della strada, corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l´accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale".