A cura della Redazione
Il segretario cittadino dei Comunisti Italiani, Salvatore Civaro (foto), scrive al sindaco Giosuè Starita e al segretario generale del Comune di Torre Annunziata, Assunta Carmosino, per chiedere spiegazioni circa le nuove modalità di riscossione della Tarsu (la tassa sui rifiuti). "Con l’arrivo della raccomandata con a.r. (modello giallo) - scrive Civaro - inviata dalla SO.G.E.T. (la società deputata alla riscossione dei tributi per conto del Comune, ndr) ai contribuenti che non hanno versato la Tarsu per il 2010, spettante a codesto Comune, si ha la conferma e quindi la certezza che la riscossione della Tarsu non è più eseguita a mezzo ruolo, ma direttamente dal Comune con affidamento a soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997. In relazione a tanto - prosegue il leader dei Comunisti -, è emersa la necessità di accertare l’esistenza del regolamento del Consiglio Comunale disciplinante, appunto, le proprie entrate tributarie ed in particolare la Tarsu, redatto ai sensi del disposto dell’art. 52 della citata legge delegata; purtroppo l’esito della ricerca è stato negativo. E quindi non riesce possibile ritenere legittima la modifica apportata alle modalità di riscossione della Tarsu. La detta modifica - afferma ancora Civaro - disciplinata dal citato Decreto Legislativo ed attuabile secondo i principi dettati dalla Risoluzione n. 8 del 30/07/2002 del Dipartimento Fiscale avente per oggetto: ”Tributi locali. Modalità di riscossione. Quesito”, comprova che gli enti locali possono liberamente e legittimamente fare ricorso a procedure di riscossione alternative, c-me quella dell’ingiunzione fiscale, le cui modalità sono regolate dal Regio Decreto n. 639 del 1910". Secondo Civaro, in sostanza, la notifica dell´avviso di pagamento sarebbe nulla. "Pur prescindendo dalle carenze contestabili dell’avviso di pagamento - continua -, si precisa che nel caso di specie il detto avviso risulta indebitamente inviato con raccomandata con a.r. e addebitato l’importo previsto per le notifiche delle cartelle di pagamento di euro 5,88, traendone anche un utile per aver spuntato un prezzo inferiore per l’autorizzazione con-cessa dalle Poste Italiane “Aut. n. S1/TA275/2009”. Come è noto, la notifica degli atti tributari deve essere effettuata nel rigoroso rispetto degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., ivi compresa la possibilità di avvalersi del servizio postale. In tal caso si applica la Legge n. 890/82, che disciplina la “notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari” e pertanto la notifica va eseguita mediante speciale raccomandata con avviso di ricevimento (cartolina verde). Giova ricordare che è possibile effettuare la notifica “a mezzo raccomandata con a. r. (cartolina gialla)“ nei soli casi tassativamente indicati dalla legge (tra cui quelli riguardanti i tributi ICI, TOSAP e ICP). In assenza di specifica disposizione legislativa, la notifica degli avvisi di pagamento in parola, deve essere effettuata secondo la normale procedura prevista dal c.p.c. e dalla citata legge n. 890/1982, anche al fine di evitare che il contribuente eccepisca la nullità insanabile della notifica con grave pregiudizio per la successiva fase della riscossione coattiva (Cass. Sent. 5924/2001). Tanto premesso - conclude Civaro -, si prega d’intervenire opportunamente per evitare contenzioso e danno erariale".