A cura della Redazione
"Il recupero delle partite pregresse ante 2012 non è illegittimo". La Gori, attraverso una nota stampa, ribadisce la correttezza del suo operato in merito alle fatture contenenti la voce "partite pregresse", che in queste settimane stanno giungendo ai cittadini residenti nei settantasei Comuni dell´ATO 3. L´azienda idrica smentisce così le voci secondo cui il Consiglio di Stato si è pronunciato proprio sulla illegittimità di tali importi. "La sentenza del 2008 - recita ancora il comunicato - non riguarda la gestione dell´ATO 3", bensì "sancisce che le nuove tariffe possano essere applicate agli utenti solo per il futuro, e non retroattivamente; essa, quindi, non mette (né avrebbe potuto mettere) in discussione le partite pregresse. E infatti, con la delibera n°643 del 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (“AEEGSI”), ben consapevole anche della precedente sentenza del Consiglio di Stato del 2008, ha stabilito, a livello nazionale, che le Autorità d’Ambito dovessero determinare l’ammontare delle partite pregresse maturate fino al 31 dicembre 2011, da recuperare poi dal 2014 in avanti e, cioè, da recuperare per il futuro e non retroattivamente. In altre parole - prosegue il comunicato -, l’Autorità ha autorizzato le Autorità d’Ambito, tra cui anche l´Ente Sarnese-Vesuviano, nel rispetto del principio di irretroattività fissato dalla sentenza del Consiglio di Stato, a determinare lo scostamento, cioè le somme da recuperare esclusivamente nel futuro, derivanti dalla differenza tra i costi complessivi sostenuti per la gestione fino al 31 dicembre 2011 e quanto effettivamente fatturato all’utenza. La sentenza del Consiglio di Stato del 2008, quindi, non si occupa del caso delle partite pregresse e delle bollette della Gori, né mette in discussione il provvedimento dell’Ente d’Ambito con cui sono state determinate le stesse partite pregresse. E´ dunque assolutamente falso - conclude la nota - quanto sostenuto in alcuni articoli di giornale secondo cui "Il Consiglio di Stato riconosce illegittima la richiesta della GORI di pagamento del recupero delle partite pregresse ante 2012...". Ricordiamo che per il pagamento delle partite pregresse c´è tempo fino al 28 dicembre prossimo. A meno di clamorosi risvolti che potrebbero giungere dal tavolo tecnico-istituzionale istituito per discutere della problematica.