A cura della Redazione
Pubblichiamo la nota fattaci pervenire dal segretario dei Comunisti Italiani di Torre Annunziata, Salvatore Civaro, a firma dell´avv. Matteo Sances, riguardante la notifica delle cartelle esattoriali relative alla Tarsu. Sono “giuridicamente inesistenti” le cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore. Sono queste le conclusioni a cui è giunta recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n.436/02/10 e Sent. CTR di Milano n.61/22/10; liberamente visibili su http://www.facebook.com/l/c1704eNDu-l15gBtHtshjymqLiQ;www. studiolegalesances.it – Sez. Documenti), secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art.26, comma 1, DPR n.602/73), ossia: 1) gli Ufficiali della riscossione; 2) gli Agenti della Polizia Municipale; 3) i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; 4) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge. Addirittura, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente…”. Pertanto, viene ritenuta necessaria la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta. Proprio in merito a questi temi si segnala un recente articolo apparso sul quotidiano “IL GIORNALE” con breve commento ad opera dell’Avv. Matteo Sances (articolo del 6 ottobre 2010, liberamente visibile su http://www.facebook.com/l/c1704eNDu-l15gBtHtshjymqLiQ;www.studiolegalesances.it – Sez. Pubblicazioni). Avv. Matteo Sances info@studiolegalesances.it